Azione collettiva

Le parole del nuovo millennio

Per azione collettiva si intende quel particolare strumento processuale in base al quale, in presenza di diritti omogenei fra di loro e facenti capo a soggetti diversi ma individuabili come gruppo o classe, si possa avere la tutela di questi diritti in un unico giudizio e in forma collettiva.

I campi nei quali queste forme di tutela hanno maggiore possibilità di successo sono evidentemente il campo della tutela dei consumatori, il campo della tutela dell’ambiente, della tutela della concorrenza fra imprenditori, della tutela del risparmio.

L’utilità che deriva dalla possibilità di usufruire dello strumento processuale di questo tipo emerge chiaramente tutte le volte in cui siamo in presenza di un comportamento illecito di un imprenditore che provochi diffusi danni in capo a diversi consumatori, ma danni di modesta entità tali cioè da non rendere conveniente per il singolo agire in giudizio a tutela della sua situazione sostanziale. Convenienza che invece emerge chiaramente quando la tutela di queste diverse situazioni individuali venga effettuata in maniera collettiva, attraverso appunto l’esercizio di una azione di questo tipo.

Nel nostro ordinamento abbiamo due forme diverse di azione collettiva che sono delineate in particolare nel cosiddetto codice del consumo, negli articoli rispettivamente 140 e 140 bis. Queste due forme di tutela collettiva rispondono ad esigenze diverse; la prima infatti ha una funzione inibitoria nei confronti dell’imprenditore o del professionista e mira a ottenere dal giudice la condanna dell’imprenditore o del professionista che tenga dei comportamenti illeciti a cessare dal comportamento, dalla condotta illecita tenuta. La seconda forma di azione collettiva invece ha contenuto risarcitorio o ripristinatorio: in questo caso l’obiettivo è quello di assicurare nei confronti sempre di una eventuale condotta illecita dell’imprenditore o del professionista, che abbia fatto sorgere dei danni in capo ai singoli consumatori o utenti, la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni provocati, anche se di modesta entità, o comunque il ripristino della situazione antecedente alla condotta illecita.

Nel 2009 il nostro legislatore ha introdotto anche una azione collettiva per così dire pubblica,esercitabile cioè dai singoli cittadini nei confronti della pubblica amministrazione o di concessionari di pubblici servizi.

La funzione di questa azione collettiva pubblica è di consentire ai singoli cittadini o utenti di rivolgersi al giudice per ottenere dal giudice il controllo del corretto funzionamento della pubblica amministrazione o dei pubblici servizi.