Giudice

Le parole del nuovo millennio

Con il termine giudice si indica, dal punto di vista giuridico, l’organo al quale è demandato il compito di pronunciare una decisione all’esito di un processo e in applicazione nelle norme generali ed astratte al caso concreto.

Occorre sottolineare come la nostra Carta costituzionale, in diversi articoli, sottolinea questo aspetto, cioè l’esigenza che il giudice, in quanto appartenente alla magistratura, e quindi a un ordine autonomo e indipendente da qualsiasi altro potere dello Stato, possa esercitare la sua funzione giurisdizionale senza l’influenza di altri poteri dello Stato. E questo aspetto particolarmente importante dell’attività giudiziale è evidenziato dall’art. 101 della Carta costituzionale quando sottolinea che nell’esercizio, appunto, della funzione giurisdizionale il giudice è sottoposto soltanto alla legge, proprio per sottolineare che non deve avere di mira niente altro, il giudice, nel momento in cui va a decidere l’applicazione della legge, generale ed astratta al caso concreto.

Diversi sono poi gli istituti presenti nella Carta costituzionale che mirano ad assicurare la salvaguardia dell’indipendenza del giudice nel momento in cui esercita la sua funzione giurisdizionale. E qui va in particolare sottolineato, da un lato, il ruolo che svolge nel contesto ordinamentale della nostra Carta costituzionale il Consiglio superiore della magistratura, che è l’organo di autogoverno dei magistrati e che ha funzioni, da un lato, organizzative dell’insieme della magistratura, e dall’altro esercita anche, ove necessario, la funzione di controllo del corretto operato dei giudici attraverso eventualmente l’applicazione di sanzioni di natura disciplinare.

Sempre nell’ottica di assicurare il corretto operare del giudice nel momento in cui va ad esercitare le sue funzioni giurisdizionali, va poi evidenziata la necessità che la posizione del giudice sia equidistante e imparziale rispetto alle parti, nei confronti delle quali è chiamato a pronunciare la sua decisione. Proprio per assicurare questo aspetto rilevano due fondamentali istituti processuali che sono la astensione obbligatoria del giudice laddove ritenga di non essere sereno nell’esercizio delle sue funzioni, o perché ha un interesse diretto in causa o perché ha particolari rapporti con una delle parti. Dall’altro, a garanzia sempre della terzietà, l’imparzialità del giudice, vige l’istituto processuale della ricusazione che le parti possono richiedere laddove ritengano che la posizione del giudice non sia tale da assicurare questa terzietà ed imparzialità.

Va infine sottolineato che la nostra Carta costituzionale prevede accanto ai giudici cosiddetti togati, cioè che esercitano la funzione giurisdizionale in quanto appartenenti alla magistratura, la presenza anche di giudici cosiddetti onorari, cioè comuni cittadini che, avendo i requisiti stabiliti dal legislatore, possono esercitare la funzione giurisdizionale e, da questo punto di vista, la figura certamente più rilevante è quella del giudice di pace istituito nel 1991 e al quale sono state attribuite competenze in determinate materie, sia nel campo del diritto civile,sia nel campo del diritto penale.