Mediazione

Le parole del nuovo millennio

La mediazione è una procedura di risoluzione della controversia che è alternativa alla decisione giudiziale. Si consente cioè, alle parti tra le quali sorga una controversia in materie di diritti disponibili, di rivolgersi per la risoluzione di questa controversia a un terzo, appunto un mediatore, con il compito ben preciso, non di accertare chi abbia torto o ragione nella specifica controversia, ma, piuttosto, di comporre le contrapposte posizioni. Cioè di individuare una soluzione intermedia che possa andar bene ad entrambe le parti.

È da diverso tempo che soprattutto nell’ordinamento statunitense e, di riflesso, nell’ordinamento europeo è emersa una forte spinta, anche culturale, a favorire l’utilizzazione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e, cioè, alternativi al tradizionale ricorso al giudice statale.

Anche il nostro legislatore, in effetti, si è orientato verso l’utilizzazione di strumenti di questa natura e, in particolare, per quel che riguarda la mediazione, questa tendenza anche del nostro legislatore a introdurre strumenti di questa natura, è sfociata in un testo normativo del 2010, il decreto legislativo 28/2010, con il quale il nostro legislatore, anche sulla base di una direttiva europea del 2008, ha previsto l’istituzione nel nostro ordinamento di cosiddetti organismi di mediazione, enti pubblici o privati, aventi determinate caratteristiche e inseriti in un elenco ministeriale, ai quali possono rivolgersi le parti tra le quali sia sorta una controversia, per ottenere la risoluzione della stessa.

La convenienza di ricorrere a procedure di questo tipo è evidente: da un lato si guadagna sui tempi di risoluzione della controversia, dall’altro si risparmia sulle spese giudiziali.

L’aspetto più problematico del decreto legislativo 28/2010, con il quale è stata disciplinata in generale la procedura della mediazione nelle controversie civili e commerciali, era costituito dalla previsione in alcune materie del necessario esperimento della procedura di mediazione prima dell’instaurazione del giudizio davanti al giudice statale. Questo aspetto però è stato superato per effetto di una sentenza della Corte costituzionale che ha rilevato l’illegittimità costituzionale di questa previsione, una sentenza intervenuta nel dicembre 2012.